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Programma GOL: in Gazzetta Ufficiale obiettivi e riparto dei fondi PNRR


Il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è un’azione di riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Al fine di garantire il conseguimento dei target previsti dagli interventi finanziati nell’ambito del PNRR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con le circolari n. 7 e n. 8 del 31 marzo 2025, fornendo specifiche istruzioni operative in merito ai criteri di rilevazione dei soggetti formati e presi in carico. Da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 febbraio 2025, recante “Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all’intervento M5C1 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione – nell’ambito del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)”.

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Cos’è il programma di Garanzia di Occupabilità Lavoratori (GOL)

La riforma delle politiche attive del lavoro, così come inserita nel PNRR dell’Italia, è intesa come riforma dell’intero sistema e denota la volontà di rafforzare la collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato, di valorizzare dei Centri per l’impiego, nonché di introdurre precisi strumenti quali il Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Adottato con il DI n. 9 dell’11 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia, il programma si rivolge prioritariamente alle persone in cerca di occupazione percettori di un ammortizzatore sociale o di una misura di sostegno economico di integrazione al reddito sottoposti a condizionalità (in particolare percettori di ammortizzatori sociali quali NASpI e DisColl e di reddito di cittadinanza) ma anche ai lavoratori fragili e disoccupati con minori chance occupazionali senza sostegno al reddito. A seguito dell’abolizione del reddito di cittadinanza, con il DI  29 marzo 2024 sono state introdotte delle integrazioni estendendo l’accesso al programma anche ai beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal DL 48/2024, convertito in L. 85/2023, ossia ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’assegno d’inclusione (ADI), nonché a tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

Il programma prevede – in base allo status occupazionale – quattro percorsimirati di sostegno alla ricollocazione, più un quinto, distinto dai primi quattro, nei casi di crisi aziendali:

  • Reinserimento: rivolto a coloro che sono più vicini al lavoro e più facilmente occupabili;
  • Aggiornamento (Upskilling): sono interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante;
  • Riqualificazione (Reskilling): percorso rivolto a lavoratori ancora più distanti dal mercato del lavoro per cui è necessaria una più consistente attività di formazione per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato. In tale fattispecie la formazione professionalizzante è caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione;
  • Lavoro e inclusione: È necessario attivare un percorso di lavoro ed inclusione, dove sarà centrale la collaborazione con i servizi del territorio, quelli educativi, sociali, sanitari, di conciliazione, per rimuovere ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa
  • Ricollocazione collettiva: in cui saranno valutati i profili di occupabilità non per singoli, ma per gruppi di lavoratori. Riguarda situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione.

Limite minimo di età per il rilascio della DID e stipula del patto di servizio

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Con la circolare n. 7 del 31 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito precise indicazioni in merito al limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio. Più nel dettaglio, fermi restando il rilascio della DID e la stipula del Patto di servizio al compimento dei 16 anni di età e il contenuto del messaggio INPS n. 750 del 20 febbraio 2024, il Dicastero ha ritenuto che talune fattispecie emerse nell’ambito degli interventi PNRR “Programma GOL” e “Rafforzamento sistema duale” palesassero l’esigenza, a normativa vigente, di regolare diversamente l’operatività relativa ad una particolare casistica. Stante, infatti, il limite di età per la presa in carico da parte dei servizi per l’impiego fissato a 16 anni in base alla normativa vigente, sussistono previsioni di norma che consentono l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria nell’ambito di percorsi di studio e formazione svolti con contratto di apprendistato cosiddetto di primo livello anche a partire dal quindicesimo anno di età. Pertanto, ferma restando la casistica generale, tale previsione rende necessario prevedere anche la possibilità residuale, ben limitata e circostanziata, di una presa in carico da parte dei servizi per l’impiego al compimento dei 15 anni di età, a condizione che la stessa sia finalizzata esclusivamente all’orientamento per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso i percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, anche ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo con un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 81/2015.

Aggiornamento della definizione di soggetto formato

Con la circolare n. 8 del 31 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha altresì fornito talune specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo 1.3 della circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022, relative alla definizione di soggetto formato.

In tal senso, giova precisare che i meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali. Sulla base di tali meccanismi, il Dicastero ha precisato che per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

  • Attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel repertorio nazionale di cui all’art. 8 D.Lgs. 13/2013 e nelle sue articolazioni regionali;
  • Attestazione di formazione regolamentata di settore o parte di essa;
  • Attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione di cui al D.Lgs. 13/2013;
  • Attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi dl D.Lgs. 13/2013;
  • Attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate, rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione;
  • Attestazione di validazione periodica, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi del D.Lgs. 13/2013;
  • Attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare, rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard definiti dal D.Lgs. 13/2013.

In GU il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 febbraio 2025

Il 15 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 il decreto MLPS 11 febbraio 2025, che dispone le modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR nell’ambito delle politiche attive del lavoro e formazione di cui al programma GOL. Tale decreto stabilisce per ciascuna Regione gli ulteriori obiettivi incrementali. Più nel dettaglio, viene fissato per ciascuna Regione e Provincia autonoma l’obiettivo del numero di beneficiari del programma entro il 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025, come riportato nella tabella 2 e nella tabella 3 dell’allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto. Nelle medesime tabelle è, altresì, riportato, in misura proporzionale alle risorse assegnate all’art. 1, l’obiettivo per ciascuna Regione e Provincia autonoma del numero di persone che partecipano nel 2024 e nel 2025 alla formazione professionale, sia in termini di attività avviata sia in termini di attività conclusa. Si precisa, infine, che per l’obiettivo di persone avviate a formazione da conseguire entro il 31 dicembre 2025, si tiene conto di tutte le attività formative avviate entro la medesima data a condizione che per gli allievi siano riscontrabili evidenze e attestazioni relative ad unità di competenza acquisite secondo gli standard definiti nella circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022.



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