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Le novità del credito d’imposta «Transizione 5.0» alla luce della Legge di bilancio 2025


Con la Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 427 a 429, L. n. 207/2024) il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta c.d. «Transizione 5.0» recata dall’art. 38 del d.l. n. 19/2024, prevedendo, tra l’altro, il potenziamento delle percentuali di agevolazione applicabili e talune semplificazioni alla procedura di calcolo dei consumi energetici per determinate fattispecie.

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Giova ricordare che, come già illustrato nel precedente contributo su questo sito, detta misura agevolativa è diretta a favorire il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investimenti in strutture produttive situate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione destinati a garantire una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% a livello di struttura produttiva o al 5% a livello di processo produttivo.

Le principali novità introdotte con la Legge di bilancio sono così sintetizzabili:

1) sotto il profilo soggettivo, è stata estesa l’applicabilità dell’agevolazione anche alle ESCo (energy service company) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente ([1]);

2) con riferimento agli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonte solare destinata all’autoconsumo, è stata prevista una maggiorazione di aliquota per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Sul punto, si ricorda che sono considerati ammissibili all’agevolazione esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici inclusi nel registro dell’ENEA di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), del d.l. n. 181/2023, quali:

  1. i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza almeno pari al 23,5%;
  3. i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’UE con un’efficienza almeno pari al 24%.

Secondo l’originaria formulazione della norma, solo gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrevano alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del relativo costo.

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Per effetto della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2025, viene ora previsto che gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130%, al 140% e al 150% del relativo costo;

3) inoltre, è stato previsto un incremento delle percentuali del credito d’imposta applicabili mediante la riduzione degli scaglioni di investimento da tre a due per effetto dell’accorpamento degli investimenti “fino a 10 milioni di euro” in un unico scaglione, cui si applicano le aliquote più elevate riservate ab origine solo al primo scaglione[2].

Per comodità, si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle aliquote applicabili ante e post Legge di bilancio 2025:

Aliquote agevolative ante Legge di bilancio 2025

Aliquote agevolative post Legge di bilancio 2025

La possibilità di accedere al credito d’imposta de quo con il nuovo sistema di aliquote è prevista anche per le imprese che hanno già presentato la comunicazione ex-ante, dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025), ai fini della prenotazione del credito. Ciò a condizione che venga inviata un’apposita comunicazione al GSE, il quale ammetterà le richieste sulla base della disponibilità delle risorse programmate;

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4) con riferimento al cumulo con altre forme di incentivazione, rispetto alla formulazione originaria della norma, è ora consentita la cumulabilità con le seguenti misure:

– il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e nelle Zone Logistiche Semplificate di cui all’art. 13 del D.L. n. 60/2024;

– ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione

Resta fermo invece il divieto di cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, disciplinato dall’art. 1, co. 1051 e ss., Legge n. 178/2020;

5) da ultimo, sono state altresì introdotte alcune semplificazioni nelle procedure di calcolo dei consumi energetici:

per gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017 (L n. 232/2016) caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di ammissione al beneficio, viene introdotta una presunzione di raggiungimento della riduzione dei consumi energetici richiesta per l’accesso alla misura agevolativa, rispettivamente in misura pari al 3% a livello di unità produttiva e al 5% a livello di processo produttivo. Resta comunque ferma la possibilità per l’impresa di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico di detti beni in misura superiore alle predette percentuali ai fini dell’accesso ad un’aliquota agevolativa più elevata;

per i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;

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per le società di locazione operativa, è consentita la verifica del risparmio energetico conseguito rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o, in alternativa, del locatario.

Ai sensi del comma 428 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025, le novità sopra descritte si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

___________________________________

[1] Sul punto, il legislatore ha recepito la FAQ 2.1 del MIMIT, pubblicata in data 8 ottobre 2024, in cui è stato ammesso l’accesso all’agevolazione anche per tali soggetti.

[2] Si ricorda che il credito d’imposta de quo è parametrato alla spesa sostenuta per la realizzazione dei predetti investimenti e spetta a determinate condizioni ed entro certe misure, modulate “a scaglioni” in base alla riduzione dei consumi energetici conseguita e all’entità dell’investimento.

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