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ETRMA sulla semplificazione del regolamento REACH


L’Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (ETRMA) ha presentato i suoi commenti ufficiali alla Commissione europea nell’ambito della consultazione sulla semplificazione del regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

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ETRMA sostiene fermamente gli obiettivi di REACH nella tutela della salute umana e dell’ambiente, ma sottolinea la necessità di coerenza normativa, proporzionalità e prevedibilità per sostenere la competitività industriale in Europa. Nel suo commento, ETRMA chiede, tra l’altro, l’allineamento di REACH con la legislazione UE vigente e futura e sottolinea la necessità di introdurre un quadro di analisi delle opzioni di gestione della regolamentazione (RMOA).

Tra le raccomandazioni principali figurano:

  • Migliorare la coerenza e la semplificazione normativa
  • Introdurre un quadro RMOA
  • I requisiti di registrazione non dovrebbero essere estesi ai polimeri
  • Riformare il processo di autorizzazione REACH
  • Applicare condizioni di parità uniformi e continue nell’UE

Migliorare la coerenza e la semplificazione normativa

ETRMA promuove un quadro normativo coerente e armonizzato in tutta l’UE. Ciò include la garanzia di un dialogo continuo tra l’industria e le autorità di regolamentazione, il miglioramento delle procedure di autorizzazione e restrizione e l’evitamento di valutazioni eccessivamente semplicistiche. Un sistema normativo chiaro, prevedibile ed efficace stimolerebbe la competitività, eviterebbe la frammentazione e si allineerebbe alle strategie industriali più ampie per garantire gli investimenti nell’UE. Per creare un ambiente imprenditoriale più favorevole, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza, il regolamento REACH dovrebbe essere allineato ad altri quadri legislativi, tra cui i regolamenti sulla sicurezza e la salute sul lavoro (SSL), la direttiva sulle emissioni industriali (IED), la direttiva quadro sui rifiuti (WFD – direttiva 2008/98/CE) e la direttiva quadro sulle acque (WFD – direttiva 2000/60/CE). Ciò eviterebbe requisiti contraddittori e ridurrebbe gli oneri amministrativi per le aziende che operano in più regimi normativi.

Inoltre, è essenziale garantire che i nuovi regolamenti, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), non introducano ulteriori concetti di analisi del rischio per le sostanze chimiche, che potrebbero sovrapporsi o contraddire le valutazioni del rischio già stabilite dal regolamento REACH. Garantire la coerenza ed evitare duplicazioni tra questi quadri normativi promuoverà un ambiente normativo più prevedibile ed efficiente.

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Inoltre, l’ETRMA sollecita la semplificazione e l’armonizzazione della terminologia utilizzata per le sostanze. Le diverse comunicazioni utilizzano spesso definizioni diverse, come “sostanze problematiche”, “sostanze pericolose”, “sostanze estremamente problematiche” e “sostanze chimiche più nocive”. Una terminologia unificata migliorerebbe la chiarezza e la coerenza nei quadri normativi, facilitando una migliore comprensione e conformità.

Introduzione di un quadro RMOA

Secondo l’ETRMA, un quadro REACH più efficace dovrebbe implementare una struttura di Analisi delle Opzioni di Gestione del Rischio (RMOA) migliorata che dia priorità alle sostanze ad alto rischio per la salute umana e l’ambiente, garantendo al contempo prevedibilità e proporzionalità normativa.

Questo quadro dovrebbe valutare diverse opzioni per valutare usi sicuri, analizzare alternative valide e sviluppare adeguate opzioni di gestione del rischio. Un processo RMOA efficace ottimizzerebbe il carico di lavoro per le autorità e l’industria senza compromettere la sicurezza e l’innovazione, pur essendo sistematico, trasparente e prevedibile. È fondamentale includere le RMOA prima di proporre qualsiasi restrizione, al fine di garantire un approccio equilibrato alla gestione delle sostanze chimiche.

Il sistema attuale impone spesso restrizioni basate esclusivamente sulla classificazione del pericolo, senza considerare adeguatamente gli scenari di esposizione e i rischi effettivi. In alcuni casi, ciò potrebbe portare a divieti sproporzionati, interruzioni nell’approvvigionamento di materie prime e limitazioni all’innovazione, svantaggiando le imprese europee sul mercato globale. Riteniamo che la transizione verso un approccio basato sul rischio e proporzionato sia essenziale per garantire una solida base industriale europea, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente e della salute.

Registrazione dei polimeri e accesso alle materie prime

ETRMA sottolinea che la proposta di estensione della registrazione dei polimeri ai sensi del REACH rappresenta una sfida normativa importante. Sebbene garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche sia una priorità, l’approccio attuale rischia di imporre costi e oneri amministrativi eccessivi alle imprese senza una chiara giustificazione scientifica. L’attuale regolamento REACH affronta indirettamente i polimeri gestendo i loro monomeri e additivi.

L’introduzione di nuovi requisiti di registrazione per i polimeri creerebbe un’inutile complessità e un rischio di concorrenza con i produttori di articoli extra-UE e non sosterrebbe un regolamento REACH semplificato.

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Inoltre, l’inasprimento dei requisiti di registrazione per le sostanze a basso tonnellaggio potrebbe disincentivare l’importazione di sostanze chimiche non sufficientemente disponibili sul mercato UE. Ciò potrebbe ridurre la disponibilità di materie prime per la produzione di pneumatici nell’UE, ponendo il settore in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai paesi extra-UE. ETRMA ritiene che qualsiasi aumento dei requisiti di registrazione per le sostanze a basso tonnellaggio debba garantire la continuità dell’accesso, includere periodi di transizione concordati e valutare attentamente l’impatto sul settore.

La riforma delle autorizzazioni REACH è fondamentale per una concorrenza leale e la sicurezza

L’uso delle sostanze elencate nell’Allegato XIV è consentito solo tramite autorizzazione. Tuttavia, questo requisito non si applica all’uso di queste sostanze al di fuori dell’UE o all’importazione di prodotti che le contengono. Di conseguenza, l’onere ricade esclusivamente sui fabbricanti di articoli, miscele e sugli utilizzatori a valle dell’UE. Ad avviso dell’ETRMA, ciò è particolarmente difficile quando non sono disponibili alternative tecnicamente valide. I fabbricanti dell’UE devono sottoporsi a una procedura di autorizzazione complessa e limitata nel tempo, che li pone in una posizione chiara.

Svantaggio competitivo, in particolare per le sostanze chimiche di processo e i coadiuvanti utilizzati nella fabbricazione di articoli ma non presenti nel prodotto finale. Nel frattempo, i produttori di articoli extra-UE possono continuare a utilizzare queste sostanze e importare nell’UE articoli che le contengono. Questo squilibrio ostacola gli investimenti e l’innovazione lungo tutta la catena del valore dell’UE, portando alla delocalizzazione di attività di R&S e produzione.

La proposta di eliminare il titolo di autorizzazione dovrebbe essere considerata un passo avanti verso il ripristino di condizioni di parità per i produttori dell’UE, senza compromettere la sicurezza. Misure mirate di gestione del rischio, come le restrizioni dell’Allegato XVII e i limiti di esposizione professionale previsti dalla CAD (98/24/CE) e dalla CMD (2004/37/CE), possono garantire livelli di protezione uguali o addirittura superiori, incoraggiando al contempo l’uso di alternative più sicure ove disponibili e sostenendo la competitività.

Concetto di uso essenziale nelle autorizzazioni e nelle restrizioni

ETRMA riconosce l’importanza del concetto di uso essenziale (EUC) nel contesto più ampio della gestione delle sostanze chimiche, in particolare nel sostenere la transizione verso sostanze più sicure per la salute umana e l’ambiente. Tuttavia, ETRMA esprime preoccupazione in merito all’ampia applicazione dell’EUC nell’ambito del regolamento REACH. In particolare, mettiamo in guardia contro un’applicazione dell’EUC che potrebbe portare a decisioni soggettive o a restrizioni generalizzate sulle sostanze chimiche essenziali per applicazioni critiche. Molte sostanze svolgono un ruolo cruciale nel garantire le prestazioni, la sicurezza e la durata dei prodotti, compresi gli pneumatici. Il loro utilizzo non dovrebbe essere automaticamente considerato non essenziale senza una comprensione approfondita dei rischi e dell’esposizione effettivi.

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ETRMA auspica un approccio attento e basato sull’evidenza scientifica all’applicazione dell’EUC, garantendo che le decisioni siano basate su criteri chiari e scientifici. Il concetto di “uso essenziale” deve essere allineato alle esigenze specifiche dei diversi settori, incluso quello dei pneumatici, in cui alcune sostanze chimiche sono vitali per soddisfare gli standard di sicurezza e prestazioni. Qualsiasi tentativo di applicare l’EUC dovrebbe essere flessibile, consentendo esenzioni specifiche per settore quando giustificate da esigenze tecniche o sociali. Approccio generico alla gestione del rischio (GRA): ETRMA sostiene un approccio basato sul rischio per la valutazione delle sostanze chimiche, sottolineando che le valutazioni dovrebbero considerare sia le proprietà intrinseche che i rischi di esposizione effettivi durante la fabbricazione e l’uso.

Un approccio basato esclusivamente sul rischio, soprattutto con classificazioni di pericolo ampliate, crea incertezza per le industrie e potrebbe mettere a rischio la futura disponibilità di materie prime. Ciò potrebbe ostacolare gli usi sicuri, indebolendo la credibilità della legislazione chimica. Sebbene le misure basate sul rischio possano essere adatte per alcune sostanze ad alto rischio (come le sostanze CMR), le normative più ampie dovrebbero essere guidate dal rischio effettivo per garantire che rimangano scientificamente valide.

Integrazione del Fattore di Allocazione delle Miscele (MAF) nel regolamento REACH

ETRMA ritiene che l’integrazione del MAF nel regolamento REACH sia superflua e potrebbe imporre oneri normativi eccessivi senza apportare benefici proporzionali alla sicurezza chimica. L’attuale quadro REACH garantisce già una rigorosa valutazione e gestione del rischio delle sostanze, rendendo superfluo un ulteriore MAF. L’introduzione di un MAF potrebbe portare a una regolamentazione eccessiva di molte miscele che non contribuiscono in modo sostanziale al rischio delle miscele, ostacolando potenzialmente l’innovazione e la competitività dell’industria europea.

Un’applicazione uniforme e continua è essenziale per condizioni di parità nell’UE. ETRMA accoglie con favore le iniziative volte a rafforzare un’applicazione coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Garantire la conformità è essenziale per garantire condizioni di parità e salvaguardare una concorrenza leale per i prodotti immessi sul mercato, sia all’interno dell’UE che tra articoli fabbricati nell’UE e prodotti non fabbricati nell’UE.

Le schede di dati di sicurezza digitali dovrebbero essere gratuite, ad accesso aperto e facili da usare. Sebbene i formati elettronici per la condivisione dei dati di sicurezza siano già in uso, l’obbligo di licenze software specifiche limita l’accesso e compromette l’efficacia della digitalizzazione. ETRMA sostiene che gli strumenti digitali siano di libero accesso, gratuiti e intuitivi, per garantire un’implementazione ampia ed efficiente lungo tutta la catena del valore.

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